Il Decreto scuola stabilisce che con le Ordinanze del Ministero dell'Istruzione si definiscono i criteri generali dell’eventuale integrazione e dell’eventuale recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020, mentre le strategie e le modalità di attuazione di tali attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Le stesse attività di integrazione ed eventuale recupero degli apprendimenti devono svolgersi nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 (corsi di recupero per le promozioni con insufficienze?).
Con l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 si sono stabilite le prime disposizioni per l’integrazione e il recupero degli apprendimenti, in paricolare sui documenti PAI e PIA:
- per gli studenti ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado) in presenza, nell’a.s. 2019/2020, di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe (nel primo ciclo) e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. Vedi anche nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, in cui si chiarisce che per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il PAI.
Il Piano di Apprendimento Individualizzato non va confuso con il Piano annuale per l’Inclusività (hanno la stessa sigla PAI) che contiene gli interventi messi in atto dalla scuola, per favorire lo sviluppo di un ambiente di apprendimento inclusivo (clicca qui per approfondire);
- i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA).
Il PIA va redatto solo per la scuola primaria e secondaria. E' connesso alla valutazione degli apprendimenti e non si applica alla scuola dell'infanzia. Il PIA non va predisposto per gli alunni che passano alla prima classe della scuola secondaria di I grado e alla prima classe della scuola secondaria di II grado.
Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Alunni Disabili
Il PAI va compilato per tutti gli alunni (compresi quelli con disabilità) promossi nonostante insufficienze.
Il PIA va compilato se per effetto dell'emergenza sono state omesse parti consistenti degli apprendimenti previsti. Nel caso degli alunni con disabilità, si intente ovviamente quelli previsti nel loro PEI.
Quindi per gli alunni con Bisogni educativi speciali sarà possibile integrare il PEI (per gli alunni con disabilità) o il PdP (per gli alunni con DSA o con BES) con il PIA o con il PAI, ove fosse necessario (ex art. 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020).
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